SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO

Roma, 9 febbraio 2015

Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

 

OGGETTO: Decreto Direttore Generale USR Lazio n. 21 del 29 gennaio 2016, concernente la nomina dei componenti del Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 129, della legge 107/2015.

 

Preso atto del decreto direttoriale individuato nell’oggetto della presente, le scriventi OO. SS. significano quanto segue.

  1. Con il DDG in questione, si procede alla nomina di dirigenti scolastici nei Comitati di valutazione, prescindendo, in taluni casi, dalla previa adesione degli stessi, nonostante nelle premesse del decreto medesimo si citi la nota USR del Lazio del 27/11/2015, prot. 31059, recante “disponibilità volontaria componente esterno dei Comitati di valutazione individuati dall’USR in relazione a quanto previsto dal comma 129 della legge 107/2015”.
    Rilevato che la volontarietà dell’adesione deriva dalla mancanza di obblighi di legge in tal senso, vista anche l’ultroneità della prestazione rispetto agli obblighi correlati alla funzione, è di tutta evidenza che la nomina d’ufficio, intervenuta a prescindere dal consenso dell’interessato, per di più aggravata dall’ultima delle premesse del decreto, che induce a ritenere acquisito il consenso di tutti i nominati, costituisce un vizio formale e sostanziale dell’atto, sotto profilo dell’eccesso di potere, della manifesta illogicità e della contraddittorietà dello stesso.
    Parimenti viziata, in quanto non prevista dalla legge, risulta la scelta di utilizzare, per i comitati di valutazione, dirigenti scolastici in quiescenza.
  2. Oltre i dirigenti scolastici, risulta alle scriventi OO. SS. che abbiano presentato domanda di partecipazione anche diversi docenti, sollecitati in questo dalla stessa nota USR per il Lazio prot. 31059 del 27/11/2015 citata nelle premesse del richiamato DDG n. 21/2016, e a ciò abilitati dall’art. 1, comma 129 della legge 107, il quale prevede che il componente esterno della Commissione possa essere individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Poiché esiste un obbligo generale della Pubblica Amministrazione di motivare i propri atti, si chiede di sapere quale sia il criterio utilizzato dall’USR per il Lazio al fine della loro esclusione, la quale concorre, assieme agli altri elementi enucleati nel punto precedente, a delineare l’illegittimità dell’atto in discussione, per i profili già individuati.
  3. L’art. 3 del decreto, infine, statuisce la gratuità della prestazione da parte dei dirigenti nominati, in forza di quanto previsto dal comma 130 dell’art. 1, legge 107/2015. È il caso di rilevare che il comma 130 si riferisce alla gratuità della prestazione del comitato nazionale che, al termine del primo triennio, elaborerà le linee guida della valutazione dei docenti e che la gratuità della prestazione erogata dai membri dei comitati eletti a livello di istituzione scolastica deriva, semmai, dal comma 129. Tanto si sottolinea non già per mero tuziorismo giuridico, ma per completare l’illustrazione del quadro di approssimazione che caratterizza in modo del tutto evidente il provvedimento in discussione.

Al di là dei profili di legittimità, da ultimo, è il caso di rilevare che molti dirigenti risultano gravati da incarichi di reggenza (che la stessa nota MIUR n. 2401 del 2/11/2015, citata nelle premesse del richiamato DDG n. 21/2016, raccomandava di non coinvolgere in quanto “... già fortemente impegnati nella gestione di due o più istituzioni scolastiche ...”) e, alcuni, da più incarichi in diversi comitati di valutazione, con grave pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche da essi dirette.
Con riserva di impugnativa dello stesso nelle competenti sedi giurisdizionali, si invita la S. V. a correggere i vizi sopra evidenziati.

documento unitario