Volantino

ADERISCI ALL’AZIONE LEGALE SNALS-CONFSAL

diretta alla stabilizzazione del rapporto di lavoro ed al computo degli scatti di anzianità del personale precario anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27.11.2014 (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) avente ad oggetto la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola.

È ormai nota a tutti i precari della scuola la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27.11.2014 (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) avente ad oggetto la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola.

La Corte ha rilevato che

la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, si applica a tutti i lavoratori, senza distinguere la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro e, quindi, anche ai docenti ed al personale Ata assunti con contratto annuale.

Lo Stato Italiano ha abusato nell’utilizzare in modo continuativo contratti a tempo determinato, perché non ha indicato nei contratti né le ragioni obiettive che giustificavano il rinnovo, né la durata massima totale dei contratti né il numero dei loro rinnovi.

Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

Per quanto sopra, è intenzione dello Snals-Confsal promuovere un’azione collettiva cui potranno aderire tutti i docenti e gli ATA precari che abbiano avuto un incarico sia da graduatoria ad esaurimento che da graduatoria da istituto:

a) per la durata di almeno 12 mesi all’anno per tre anni scolastici anche non consecutivi pari a 36 mesi complessivi (supplenze annuali);

b) per la durata di almeno tre anni scolastici, pari a 180 gg. per anno scolastico, anche non consecutivi (solo per i docenti).

Si sottolinea che:

1)  possono aderire al ricorso i docenti che abbiano maturato il servizio in qualsiasi classe di concorso, ivi incluso il sostegno;

2)  ai fini del calcolo dei 36 mesi va considerato incarico annuale sia quello conferito fino al termine delle attività didattiche (30/6) che quello conferito fino al 31/8;

3)  è possibile l’adesione anche per i docenti che hanno maturato il servizio misto e cioè rientrino nell’ipotesi sub a (per un anno scolastico dodici mesi) e sub. b (per gli altri due anni scolastici 180 gg.);

4)  possono aderire al ricorso solo coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento;

5)  ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio non può essere computato il servizio scolastico svolto presso le scuole private.

La domanda avrà come oggetto sia il riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo dei ricorrenti, sia il risarcimento del danno.

Il ricorso sarà proposto dinanzi al Giudice del lavoro territorialmente competente.

Sarà, altresì, inoltrata preliminarmente una istanza – diffida al Ministero dell’istruzione.

L’orario di ricevimento per le adesioni è fissato dalle 15.30 alle 18.30 nei giorni 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 10/04, 17/04 del 2015 presso la sede di Roma in Largo Brancaccio 63, int.B/9.

L’Ufficio legale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento presso la sede legale.