Segreteria Regionale del Lazio

 

28 Maggio 2018

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche del Lazio

Oggetto: Titolarità delle relazioni sindacali - Nota  in risposta al comunicato del 25 maggio 2018 a firma dei Segretari regionali FLC CGIL, CISL SCUOLA E UIL SCUOLA

Come è noto, lo SNALS-CONFSAL, organizzazione pacificamente maggiormente rappresentativa nel comparto Istruzione e Ricerca, non ha firmato il corrispondente Contratto collettivo nazionale, in ragione dei suoi deteriori contenuti economico-normativi.
Apprendiamo che, con nota del 25 maggio 2018, FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA hanno rappresentato ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio che, a causa della mancata firma, lo SNALS-CONFSAL sarebbe escluso da tutti i livelli di relazione sindacale contemplati dal CCNL nazionale e, segnatamente, dalla contrattazione integrativa, dal confronto e dalla informazione.
Sennonché, i rilievi svolti dalle menzionate organizzazioni per giustificare tale estromissione non hanno pregio alcuno e sono diretti palesemente ad emarginare lo scrivente sindacato con una condotta prevaricatrice che spiace veramente dover constatare.

Sulla contrattazione integrativa
In merito al diritto dello SNALS-CONFSAL di partecipare, nonostante la mancata firma del contratto collettivo nazionale, a tutti i livelli della contrattazione collettiva, si precisa che pende giudizio innanzi al Tribunale Lavoro di Roma. Il ricorso, già notificato all’ARAN, al MIUR e alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, verrà discusso all’udienza del 6 giugno p.v.
Sul punto, rammentiamo che il Tribunale del Lavoro di Roma, con ordinanza 10 luglio 2009, ha precisato che per l’Amministrazione non costituisce danno grave e irreparabile il  consentire la partecipazione del sindacato ricorrente alla contrattazione integrativa, nelle more della definizione del giudizio.
Pertanto, si chiede a tutti i dirigenti scolastici del Lazio, per quanto di loro competenza, di voler ammettere con riserva lo SNALS-CONFSAL  alla contrattazione integrativa d’Istituto, nell’attesa che venga definito nel merito il giudizio di cui sopra, e ciò tanto più che la giurisprudenza non ha mancato di precisare che per una organizzazione rappresentativa, quale lo SNALS-CONFSAL, il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva integrativa non è subordinato alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale (Corte di Appello Catanzaro, 29/11/2005, Tribunale Trani 1/10/2004).

Sul diritto all’informazione e sul diritto al confronto
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola paventano che il sindacato SNALS-CONFSAL dovrebbe essere escluso dai diritti di partecipazione di cui sopra sulla base del seguente preteso iter logico:
    • i diritti di partecipazione sindacale in parola trarrebbero titolo dal contratto collettivo nazionale e sarebbero prettamente strumentali alla partecipazione alla contrattazione integrativa;
    • lo SNALS-CONFSAL non ha firmato il contratto collettivo nazionale, gerarchicamente sovraordinato ai contratti integrativi, e, dunque, non sarebbe titolare dei diritti medesimi, non avendo, tra l’altro, titolo per partecipare, in ragione della mancata firma, alla contrattazione integrativa;
    • le conclusioni di cui sopra sarebbero coerenti con la disciplina in punto di relazioni sindacali dettata dal precedente CCNL 2006-2009.
Anche in questo caso il ragionamento svolto dalle altre sigle sindacali è manifestamente pretestuoso.
Innanzitutto, non risponde a verità che tali diritti trarrebbero titolo dal Contratto collettivo nazionale, in quanto gli stessi riposano il loro fondamento in precise norme del T.U. sul pubblico impiego: gli articoli 5, 9 e 43, comma 12 del D. Lgs. 165/2001, senza essere subordinati alla firma del contratto collettivo nazionale.
Né potrebbe essere diversamente, in quanto tali diritti sono strumentali, in primo luogo,  a consentire al sindacato di esercitare sui luoghi di lavoro l’attività di proselitismo e le sue prerogative ai fini di una miglior tutela dei lavoratori e della possibilità di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’Amministrazione intende adottare.
Pertanto la circostanza che, a voler tutto ammettere senza voler nulla concedere, il sindacato non possa aver titolo, allo stato, a partecipare alla contrattazione integrativa nulla toglie, laddove rappresentativo ex lege, come avviene per lo SNALS-CONFSAL, all’immediatezza del suo diritto a ricevere informazioni e a potersi confrontare con l’Amministrazione scolastica.
Tanto puntualizzato, deve essere osservato come, significativamente, lo stesso CCNL comparto Istruzione e Ricerca, ai suoi articoli 5 e 6 riconosca la titolarità del diritto di informazione e di confronto non ai soggetti firmatari del CCNL, in particolare (come disposto dall’art. 22 in tema di contrattazione integrativa), ma ai soggetti sindacali generalmente intesi.
È dunque la stessa formulazione letterale del contratto che, coerentemente con la cornice legale richiamata, non consente di ritenere la titolarità dei diritti di partecipazione sindacale subordinata alla firma del contratto collettivo nazionale.
Quanto, infine, alla circostanza che il CCNL 2006/2009 recherebbe una disciplina analoga a quella di cui al CCNL 2016/2018 non se ne comprende la rilevanza.
Ed infatti, fermo quanto sopra, ogni CCNL esaurisce la sua efficacia alla scadenza e all’atto della stipula del successivo CCNL da un lato; dall’altro, deve essere osservato come il CCNL 2006-2009 sia stato sottoscritto prima della riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) che, come è noto, ha riconosciuto il primato della legge e, quindi, in primis, dei principi di cui al D. Lgs. 165/2001, sul contratto collettivo.

L'ostinazione dei sindacati confederali nel voler escludere, a tutti i costi, lo SNALS-CONFSAL da qualsivoglia relazione sindacale è, dunque, priva di fondamento giuridico e foriera di grave pregiudizio per lo SNALS-CONFSAL.
Quello che più sconcerta è l’atteggiamento della FLC CGIL.
Ed infatti, è stata proprio la CGIL che, a fronte della condotta della FIAT che intendeva escludere la sua organizzazione di categoria, la FIOM, da ogni relazione sindacale sui luoghi di lavoro, nonostante la sua pacifica maggiore rappresentatività, ha ottenuto la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013.
Con tale pronuncia il Giudice delle Leggi ha affermato il principio, cogente anche per l’Amministrazione scolastica, secondo cui una volta che un’organizzazione sindacale, in ragione della sua spiccata rappresentatività, sia ammessa a partecipare alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo (come avvenuto per lo SNALS-CONFSAL), la stessa non può essere esclusa dalle relazioni sindacali sul luogo di lavoro, adducendo a pretesto la circostanza che non avrebbe firmato il contratto collettivo medesimo.
  Ebbene, nel nostro caso, non c'è bisogno neppure di attendere una pronuncia della Corte Costituzionale per far dichiarare la nullità dell’art. 22 del CCNL in questione, laddove risulta ostare alla partecipazione dello SNALS-CONFSAL alla contrattazione integrativa a cagione della mancata firma del contratto collettivo nazionale, nonché per far accertare l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione scolastica e dei suoi funzionari, laddove questa, facendo leva sulla circostanza della mancata firma, intendesse estromettere lo SNALS-CONFSAL dai diritti di partecipazione sindacale.
Ed infatti, tali clausole e condotte sono e sarebbero palesementecontrarie a norme pubblicistiche inderogabili.
In tal senso , non è certamente casuale che l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001, così reciti: "le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici", così come il fatto che l’art. 9, sempre del citato D.Lgs. 165/2001, consacri e salvaguardi i diritti di partecipazione sindacale, in genere.

Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, si invitano i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio a non dare corso alla nota 25 maggio 2018, a firma di FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola e di voler, di contro:
    • ammettere con riserva lo SNALS alla contrattazione locale e di sede, nelle more della definizione del giudizio di merito, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dello scrivente sindacato a partecipare alla contrattazione collettiva;
    • ammettere lo SNALS al godimento di tutti i diritti di partecipazione sindacale e, segnatamente, al godimento del diritto di informativa e di confronto, convocando il medesimo alle relative riunioni.
Ciò con l’espresso avvertimento che, in difetto, lo SNALS riterrà integrati gli estremi della condotta antisindacale e, pertanto, agirà in giudizio per la tutela dei suoi diritti ed interessi senza ulteriore avviso ed aggravio di spese.

Il Segretario regionale SNALS-Confsal del Lazio
Vincenzo Inzirillo

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