La Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo, con delibera n. 1 del 9 gennaio 2015, ha dichiarato conforme a legge il decreto di un dirigente scolastico che, annullando un precedente decreto oggetto di impugnativa in diversi gradi di giudizio, ha applicato il meccanismo della ricostruzione di carriera per un

DSGA a far data dal 24 luglio 2003 “data di entrata in vigore del CCNL comparto scuola 2002/2005”.

In particolare il dirigente scolastico, con il decreto dichiarato conforme a legge, ha inquadrato l’interessata dal 1^ settembre del 2000 con il criterio della temporizzazione e, a far data dal 24 luglio 2003, con il criterio della ricostruzione di carriera.

Secondo la Corte dei Conti regionale, “l’istituto della temporizzazione, applicato solo in fase di primo inquadramento, alla luce di quanto disposto dall’art. 142 citato, cede il posto alla ricostruzione di carriera come istituto generale che permette il recupero dell’anzianità…..”.

Ad avviso della Corte dei Conti, la nota Miur n. 5941 del 19 marzo 2007 è illegittima nella lettura finalizzata a porre una discriminazione temporale tra soggetti inquadrati prima e dopo il 24 luglio 2003, data di entrata in vigore del CCNL 2003-2005, interpretazione in contrasto anche con l’art. 45 del Dlgs. 165/2011; ne consegue che il meccanismo della ricostruzione di carriera deve ritenersi applicabile in quanto non espressamente derogato non solo per gli inquadramenti del personale DSGA successivi al 24 luglio 2003, bensì a partire da quella data.