Calendario scolastico del Lazio a.s. 2018/19
La Regione Lazio in data 28 maggio 2018 ha pubblicato il calendario scolastico per il prossimo anno scolastico.
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Titolarità delle relazioni sindacali - Nota in risposta al comunicato del 25 maggio 2018 a firma dei Segretari regionali FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA
Segreteria Regionale del Lazio
28 Maggio 2018
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche del Lazio
Oggetto: Titolarità delle relazioni sindacali - Nota in risposta al comunicato del 25 maggio 2018 a firma dei Segretari regionali FLC CGIL, CISL SCUOLA E UIL SCUOLA
Come è noto, lo SNALS-CONFSAL, organizzazione pacificamente maggiormente rappresentativa nel comparto Istruzione e Ricerca, non ha firmato il corrispondente Contratto collettivo nazionale, in ragione dei suoi deteriori contenuti economico-normativi.
Apprendiamo che, con nota del 25 maggio 2018, FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA hanno rappresentato ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio che, a causa della mancata firma, lo SNALS-CONFSAL sarebbe escluso da tutti i livelli di relazione sindacale contemplati dal CCNL nazionale e, segnatamente, dalla contrattazione integrativa, dal confronto e dalla informazione.
Sennonché, i rilievi svolti dalle menzionate organizzazioni per giustificare tale estromissione non hanno pregio alcuno e sono diretti palesemente ad emarginare lo scrivente sindacato con una condotta prevaricatrice che spiace veramente dover constatare.
Sulla contrattazione integrativa
In merito al diritto dello SNALS-CONFSAL di partecipare, nonostante la mancata firma del contratto collettivo nazionale, a tutti i livelli della contrattazione collettiva, si precisa che pende giudizio innanzi al Tribunale Lavoro di Roma. Il ricorso, già notificato all’ARAN, al MIUR e alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, verrà discusso all’udienza del 6 giugno p.v.
Sul punto, rammentiamo che il Tribunale del Lavoro di Roma, con ordinanza 10 luglio 2009, ha precisato che per l’Amministrazione non costituisce danno grave e irreparabile il consentire la partecipazione del sindacato ricorrente alla contrattazione integrativa, nelle more della definizione del giudizio.
Pertanto, si chiede a tutti i dirigenti scolastici del Lazio, per quanto di loro competenza, di voler ammettere con riserva lo SNALS-CONFSAL alla contrattazione integrativa d’Istituto, nell’attesa che venga definito nel merito il giudizio di cui sopra, e ciò tanto più che la giurisprudenza non ha mancato di precisare che per una organizzazione rappresentativa, quale lo SNALS-CONFSAL, il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva integrativa non è subordinato alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale (Corte di Appello Catanzaro, 29/11/2005, Tribunale Trani 1/10/2004).
Sul diritto all’informazione e sul diritto al confronto
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola paventano che il sindacato SNALS-CONFSAL dovrebbe essere escluso dai diritti di partecipazione di cui sopra sulla base del seguente preteso iter logico:
• i diritti di partecipazione sindacale in parola trarrebbero titolo dal contratto collettivo nazionale e sarebbero prettamente strumentali alla partecipazione alla contrattazione integrativa;
• lo SNALS-CONFSAL non ha firmato il contratto collettivo nazionale, gerarchicamente sovraordinato ai contratti integrativi, e, dunque, non sarebbe titolare dei diritti medesimi, non avendo, tra l’altro, titolo per partecipare, in ragione della mancata firma, alla contrattazione integrativa;
• le conclusioni di cui sopra sarebbero coerenti con la disciplina in punto di relazioni sindacali dettata dal precedente CCNL 2006-2009.
Anche in questo caso il ragionamento svolto dalle altre sigle sindacali è manifestamente pretestuoso.
Innanzitutto, non risponde a verità che tali diritti trarrebbero titolo dal Contratto collettivo nazionale, in quanto gli stessi riposano il loro fondamento in precise norme del T.U. sul pubblico impiego: gli articoli 5, 9 e 43, comma 12 del D. Lgs. 165/2001, senza essere subordinati alla firma del contratto collettivo nazionale.
Né potrebbe essere diversamente, in quanto tali diritti sono strumentali, in primo luogo, a consentire al sindacato di esercitare sui luoghi di lavoro l’attività di proselitismo e le sue prerogative ai fini di una miglior tutela dei lavoratori e della possibilità di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’Amministrazione intende adottare.
Pertanto la circostanza che, a voler tutto ammettere senza voler nulla concedere, il sindacato non possa aver titolo, allo stato, a partecipare alla contrattazione integrativa nulla toglie, laddove rappresentativo ex lege, come avviene per lo SNALS-CONFSAL, all’immediatezza del suo diritto a ricevere informazioni e a potersi confrontare con l’Amministrazione scolastica.
Tanto puntualizzato, deve essere osservato come, significativamente, lo stesso CCNL comparto Istruzione e Ricerca, ai suoi articoli 5 e 6 riconosca la titolarità del diritto di informazione e di confronto non ai soggetti firmatari del CCNL, in particolare (come disposto dall’art. 22 in tema di contrattazione integrativa), ma ai soggetti sindacali generalmente intesi.
È dunque la stessa formulazione letterale del contratto che, coerentemente con la cornice legale richiamata, non consente di ritenere la titolarità dei diritti di partecipazione sindacale subordinata alla firma del contratto collettivo nazionale.
Quanto, infine, alla circostanza che il CCNL 2006/2009 recherebbe una disciplina analoga a quella di cui al CCNL 2016/2018 non se ne comprende la rilevanza.
Ed infatti, fermo quanto sopra, ogni CCNL esaurisce la sua efficacia alla scadenza e all’atto della stipula del successivo CCNL da un lato; dall’altro, deve essere osservato come il CCNL 2006-2009 sia stato sottoscritto prima della riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) che, come è noto, ha riconosciuto il primato della legge e, quindi, in primis, dei principi di cui al D. Lgs. 165/2001, sul contratto collettivo.
L'ostinazione dei sindacati confederali nel voler escludere, a tutti i costi, lo SNALS-CONFSAL da qualsivoglia relazione sindacale è, dunque, priva di fondamento giuridico e foriera di grave pregiudizio per lo SNALS-CONFSAL.
Quello che più sconcerta è l’atteggiamento della FLC CGIL.
Ed infatti, è stata proprio la CGIL che, a fronte della condotta della FIAT che intendeva escludere la sua organizzazione di categoria, la FIOM, da ogni relazione sindacale sui luoghi di lavoro, nonostante la sua pacifica maggiore rappresentatività, ha ottenuto la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013.
Con tale pronuncia il Giudice delle Leggi ha affermato il principio, cogente anche per l’Amministrazione scolastica, secondo cui una volta che un’organizzazione sindacale, in ragione della sua spiccata rappresentatività, sia ammessa a partecipare alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo (come avvenuto per lo SNALS-CONFSAL), la stessa non può essere esclusa dalle relazioni sindacali sul luogo di lavoro, adducendo a pretesto la circostanza che non avrebbe firmato il contratto collettivo medesimo.
Ebbene, nel nostro caso, non c'è bisogno neppure di attendere una pronuncia della Corte Costituzionale per far dichiarare la nullità dell’art. 22 del CCNL in questione, laddove risulta ostare alla partecipazione dello SNALS-CONFSAL alla contrattazione integrativa a cagione della mancata firma del contratto collettivo nazionale, nonché per far accertare l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione scolastica e dei suoi funzionari, laddove questa, facendo leva sulla circostanza della mancata firma, intendesse estromettere lo SNALS-CONFSAL dai diritti di partecipazione sindacale.
Ed infatti, tali clausole e condotte sono e sarebbero palesementecontrarie a norme pubblicistiche inderogabili.
In tal senso , non è certamente casuale che l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001, così reciti: "le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici", così come il fatto che l’art. 9, sempre del citato D.Lgs. 165/2001, consacri e salvaguardi i diritti di partecipazione sindacale, in genere.
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, si invitano i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio a non dare corso alla nota 25 maggio 2018, a firma di FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola e di voler, di contro:
• ammettere con riserva lo SNALS alla contrattazione locale e di sede, nelle more della definizione del giudizio di merito, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dello scrivente sindacato a partecipare alla contrattazione collettiva;
• ammettere lo SNALS al godimento di tutti i diritti di partecipazione sindacale e, segnatamente, al godimento del diritto di informativa e di confronto, convocando il medesimo alle relative riunioni.
Ciò con l’espresso avvertimento che, in difetto, lo SNALS riterrà integrati gli estremi della condotta antisindacale e, pertanto, agirà in giudizio per la tutela dei suoi diritti ed interessi senza ulteriore avviso ed aggravio di spese.
Il Segretario regionale SNALS-Confsal del Lazio
Vincenzo Inzirillo
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Mobilità professionale verso i Licei Musicali 2018/19
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Graduatorie d’Istituto del personale docente - integrazione
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RELAZIONI SINDACALI - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - PARTECIPAZIONE DELLO SNALS-CONFSAL
Lo SNALS-CONFSAL non accetterà alcuna forma di discriminazione, contraria ai principi di cui agli artt. 3, 39 e 97 della nostra Costituzione, oltre che dello stesso testo unico del Pubblico Impiego, D. Lgs. 165/2001, in forza dei quali l'organizzazione sindacale ha diritto di partecipare alle relazioni sindacali laddove maggiormente rappresentativa, ancorché del tutto legittimamente abbia ritenuto, con atto di coraggio, di non condividere un testo contrattuale giudicato per i suoi contenuti economico-normativi non soddisfattivo del diritto e degli interessi dei lavoratori del comparto

RELAZIONI SINDACALI - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
- PARTECIPAZIONE DELLO SNALS-CONFSAL
Con condotta contraria ai canoni della correttezza che dovrebbero ispirare le relazioni sindacali - soprattutto nei rapporti tra le OO.SS. - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA stanno esercitando pressioni sull’Amministrazione al fine di estromettere la nostra sigla da tutti i modelli relazionali in quanto non firmataria del vigente CCNL.
In ordine alla questione dell’ammissione alla contrattazione integrativa, si comunica che lo SNALS ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro. Quanto invece all’informativa e al confronto, si rappresenta che, a norma del vigente CCNL (art. 4, 5 e 6), le dette forme di partecipazione sindacale sono esclusivamente subordinate al solo possesso del requisito della rappresentatività, a prescindere da ogni questione di firma; così come, del resto, lo stesso diritto ad essere ammessi alla contrattazione integrativa, come dimostrato nel ricorso presentato all’autorità giudiziaria.
In tale senso si comunica che la competente Direzione Generale del MIUR ha correttamente invitato lo SNALS-CONFSAL, unitamente alle altre sigle sindacali, ad una importante riunione di informativa sulle tematiche del personale AFAM celebratasi in data 9/5/2018.
Si coglie dunque l’occasione per ribadire come lo SNALS-CONFSAL non accetterà alcuna forma di discriminazione, contraria ai principi di cui agli artt. 3, 39 e 97 della nostra Costituzione, oltre che dello stesso testo unico del Pubblico Impiego, D. Lgs. 165/2001, in forza dei quali l’organizzazione sindacale ha diritto di partecipare alle relazioni sindacali laddove maggiormente rappresentativa, ancorché del tutto legittimamente abbia ritenuto, con atto di coraggio, di non condividere un testo contrattuale giudicato per i suoi contenuti economico-normativi non soddisfattivo del diritto e degli interessi dei lavoratori del comparto.
Roma, 10 maggio 2018
Atto di significazione inviato al MIUR
Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)
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Formazione Professionale, Scuole delle Arti e dei Mestieri: incontro delle OO.SS. con la nuova Direzione Dipartimentale del Comune di Roma
Nel pomeriggio del 15 maggio 2018 la delegazione SNALS-CONFSAL e le altre OO.SS. di categoria hanno incontrato il Dr. Pasquale Libero Pelusi, nuovo dirigente del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale.
Lo Snasl-Confsal, rappresentato dal Prof. Giovanni Visco, Presidente della nostra Commissione per Formazione Professionale e le Scuole delle Arti e dei Mestieri, dopo essersi complimentato con il dirigente per il nuovo ed importante incarico acquisito, ha ribadito la posizione del nostro sindacato nel settore formativo gestito da Roma Capitale evidenziando:
- la preoccupazione di questa O.S. per la stabilità occupazionale del personale dipendente della F.P. e della scuole di Arti e Mestieri;
- che siamo quasi alla fine dell’anno formativo e non si hanno notizie sulla progettazione dei corsi da presentare per il prossimo anno;
- che per garantire l’occupazione serve il “Lavoro”, che si deve invertire l’attuale tendenza delle iscrizioni ai corsi, oggi in evidente contrazione per il loro funzionamento a singhiozzo, per la durata incerta degli stessi, per la bassa qualità delle sedi, delle strutture e dei corsi stessi. Bisogna assicurare una certezza operativa agli allievi, alle loro famiglie e agli stessi operatori del comparto. Si può invertire lo stato delle cose soltanto attraverso una volontà politica che assicuri la stabilità e le necessarie risorse al settore;
- che i corsi sono sempre gli stessi, dettati più dalle mode che dai bisogni;
- che per assicurare un servizio veramente utile alla cittadinanza è necessario migliorare la qualità delle attività di Formazione Professionale erogate, facendo ripartire anche la formazione di alto livello, ricorrendo con miglior successo a bandi regionali ed europei, utilizzando, qualora fosse necessario, anche personale esterno, esperto, per la progettazione di corsi attinenti alle necessità produttive del territorio;
- che la nostra sigla sindacale apprezza e condivide, senza riserve, il dichiarato progetto dell’amministrazione capitolina circa il passaggio del personale nei ruoli effettivi di Roma Capitale.
Al termine dell’incontro il nostro Presidente ha ironicamente sottolineato che, mentre è in corso la riunione, a rigor di logica, dovrebbero essere già in tipografia i manifesti con cui informare la cittadinanza delle proposte formative del Comune di Roma per l’anno formativo 2018/2019.
Per completezza riportiamo gli interventi della altre OO.SS. e le varie discussioni sulle problematiche in campo:
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Esami di stato II grado – a.s. 2017/18 – Modelli di domanda per gli aspiranti alla sostituzione dei Presidenti e Commissari
Esami di stato II grado – a.s. 2017/18 – Modelli di domanda per gli aspiranti alla sostituzione dei Presidenti e Commissari eventualmente assenti – scadenza presentazione domande il 18.05.2018
link alla notizia dell'AT di Roma
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